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Gli oneri di servizio pubblico sui
voli per Pantelleria
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Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (2002/C 119/08)A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alle determinazioni adottate nelle conferenze dei servizi tenutesi presso la regione siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1. Rotte interessate:
1.1. Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti interessati sottoposti al regime di pieno coordinamento. 2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti: 2.1. In termini di numero di frequenze minime
2.2. In termini di orari Per le rotte Pantelleria–Trapani e viceversa, Pantelleria–Palermo e viceversa, Lampedusa–Palermo e viceversa, Trapani–Lampedusa e viceversa, Trapani–Roma–Milano e viceversa, Trapani–Bari–Venezia e viceversa, gli orari devono prevedere un volo di andata in prima mattinata (6.00-9.00) e un volo di ritorno in tarda serata (18.00-21.00) in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali. Per le restanti rotte Trapani–Catania e viceversa e Lampedusa–Catania e viceversa dovranno essere previsti orari che consentano coincidenze con la rete dei servizi aerei nazionali ed internazionali schedulati sullo scalo di Catania. 2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno fornire una capacità minima, sulle rotte Trapani–Roma-Milano e Trapani–Bari–Venezia di 100 posti ciascuno e di 40 posti per le altre rotte. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacità diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata, anche attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacità equivalente su base annua. 2.4. In termini di tariffe Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta al netto di IVA e tasse aeroportuali sono le seguenti: — Pantelleria–Trapani e viceversa 15,49 EUR — Lampedusa–Trapani e viceversa 18,08 EUR — Pantelleria–Palermo e viceversa 18,08 EUR — Lampedusa–Palermo e viceversa 20,66 EUR — Lampedusa–Catania e viceversa 18,08 EUR — Trapani–Milano e viceversa (via Roma) 56,81 EUR — Trapani–Venezia e viceversa (via Bari) 56,81 EUR — Trapani–Roma e viceversa 38,73 EUR — Trapani–Bari e viceversa 36,15 EUR — Trapani–Catania e viceversa 18,08 EUR. Nessun vincolo tariffario si applica per la vendita dei posti eventualmente disponibili sulle tratte Roma–Milano e viceversa e Bari–Venezia e viceversa. Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della regione siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2.5. In termini di continuità dei servizi Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA l'1 % del numero dei voli previsti. Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli senza un preavviso di sei mesi. 3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione può comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale. IT C 119/15-16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.5.2002 |
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8/07/04 |
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