dalla G.U. della CEE del 22/05/02
 

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Gli oneri di servizio pubblico sui voli per Pantelleria
approvati dalla CEE il 22/5/02

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio. 

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (2002/C 119/08)

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alle determinazioni adottate nelle conferenze dei servizi tenutesi presso la regione siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 

1. Rotte interessate:

Pantelleria–Trapani e viceversa,

Lampedusa–Trapani e viceversa,

Pantelleria–Palermo e viceversa,

Lampedusa–Palermo e viceversa,

Lampedusa–Catania e viceversa,

Trapani–Roma–Milano e viceversa,

Trapani–Bari–Venezia e viceversa,

Trapani–Catania e viceversa.

1.1. Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti interessati sottoposti al regime di pieno coordinamento.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. In termini di numero di frequenze minime

a) tra Pantelleria–Trapani e viceversa:
— almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1
° ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e durante le festività pasquali e natalizie;

b) tra Lampedusa–Trapani e viceversa:
— almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1
° ottobre al 31 maggio e 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre;

c) tra Pantelleria–Palermo e viceversa:
— almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno;

d) tra Lampedusa–Palermo e viceversa:
— almeno 2 volI in andata e 2 in ritorno dal 1
° ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre;

e) tra Lampedusa–Catania e viceversa:
— almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;

f) tra Trapani–Roma–Milano e viceversa:
— almeno 2 voIi in andata e 2 in ritorno dal 16 settembre al 14 giugno e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 15 giugno al 15 settembre;

g) tra Trapani–Bari–Venezia e viceversa:
— almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;

h) tra Trapani–Catania e viceversa:
— almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

2.2. In termini di orari

Per le rotte Pantelleria–Trapani e viceversa, Pantelleria–Palermo e viceversa, Lampedusa–Palermo e viceversa, Trapani–Lampedusa e viceversa, Trapani–Roma–Milano e viceversa, Trapani–Bari–Venezia e viceversa, gli orari devono prevedere un volo di andata in prima mattinata (6.00-9.00) e un volo di ritorno in tarda serata (18.00-21.00) in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali.

Per le restanti rotte Trapani–Catania e viceversa e Lampedusa–Catania e viceversa dovranno essere previsti orari che consentano coincidenze con la rete dei servizi aerei nazionali ed internazionali schedulati sullo scalo di Catania.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta

Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno fornire una capacità minima, sulle rotte Trapani–Roma-Milano e Trapani–Bari–Venezia di 100 posti ciascuno e di 40 posti per le altre rotte. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacità diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata, anche attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacità equivalente su base annua.

2.4. In termini di tariffe

Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta al netto di IVA e tasse aeroportuali sono le seguenti:

Pantelleria–Trapani e viceversa 15,49 EUR

Lampedusa–Trapani e viceversa 18,08 EUR

Pantelleria–Palermo e viceversa 18,08 EUR

Lampedusa–Palermo e viceversa 20,66 EUR

Lampedusa–Catania e viceversa 18,08 EUR

Trapani–Milano e viceversa (via Roma) 56,81 EUR

Trapani–Venezia e viceversa (via Bari) 56,81 EUR

Trapani–Roma e viceversa 38,73 EUR

Trapani–Bari e viceversa 36,15 EUR

Trapani–Catania e viceversa 18,08 EUR

Nessun vincolo tariffario si applica per la vendita dei posti eventualmente disponibili sulle tratte Roma–Milano e viceversa e Bari–Venezia e viceversa. 

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata. 

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della regione siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

2.5. In termini di continuità dei servizi

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA l'1 % del numero dei voli previsti. Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli senza un preavviso di sei mesi. 

3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione può comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.  

IT C 119/15-16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.5.2002 


Questa pagina è stata aggiornata il 8/07/04
Webmaster e redattore responsabile: Guido Picchetti

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