Gestione di servizi aerei di
linea
Bando di
gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. d)
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi
aerei di linea tra Pantelleria/Palermo e vv., Lampedusa/Palermo e vv. e
Lampedusa/Catania e vv.
(2003/C 283/18)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1.
Introduzione:
Ai sensi
dell'art. 4, par. 1 lett. a) del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della
Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano - Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti - in conformità alle decisioni assunte in
sede di conferenza dei servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione
Sicilia, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei
di linea tra:
— Pantelleria/Palermo e vv.
— Lampedusa/Palermo e vv.
— Lampedusa/Catania e vv.
Le norme
prescritte dall'imposizione di tali oneri di servizio pubblico sono state
pubblicate nella
Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee
C 119 del
22.05.2002, integrate con le modifiche di cui al successivo punto 2.
Se entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore aereo
avrà istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea sulle
rotte sopraindicate, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti
e senza richiedere una compensazione finanziaria, con il presente bando si
provvederà, nel rispetto della procedura e dei termini di cui all'art. 4
par. 1, lett. d), del citato Regolamento, ad individuare il vettore cui
affidare la gestione dei servizi aerei di linea in qualità di unico
concessionario per le suddette rotte.
2.
Oggetto:
Effettuare
servizi aerei di linea sulle rotte sopra specificate conformemente
all'imposizione degli oneri di servizi pubblico pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
C 119 del
22.05.2002, integrata con le modifiche apportate dalla conferenza dei
servizi del 9 aprile 2003, concernenti la stagionalità del servizio
Lampedusa/Palermo e vv., per il quale sono richiesti almeno 2 voli in
andata e 2 in ritorno dal 1o
novembre al 30 aprile e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1°
maggio al 31 ottobre, oltre le festività natalizie (15 gg.) e pasquali
(5gg.).
3.
Partecipazione e procedura di gara:
La
partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di
esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi dei Regolamento
(CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sul rilascio delle
licenze ai vettori aerei. La gara è soggetta alle disposizioni dell'art. 4
par. 1 lettere d), e), f), h) ed i) del Regolamento n. 2408/92.
4.
Capitolato d'oneri - convenzione di affidamento:
Le modalità
di partecipazione alla gara nonché i criteri di aggiudicazione sono
contenute nel capitolato d'oneri, che costituisce ad ogni effetto parte
integrante del presente bando di gara.
L'affidamento del servizio sarà regolato da una convenzione secondo lo
schema tipo che può essere richiesto, unitamente al capitolato d'oneri e
ad ogni altra informazione ritenuta utile, alla stazione appaltante al
seguente indirizzo: ENAC, Area Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio
118, I-00185 Roma, tel.: 06 44 59 65 50 / 06 44 59 65 64.
5.
Compensazione finanziaria:
Le offerte
presentate dovranno espressamente indicare, con ripartizione annuale,
l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione per la gestione dei
servizi in questione, nei due anni successivi alla data prevista per
l'inizio della gestione. L'importo preciso della compensazione accordata
sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese
effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente prodotte dal
servizio delle singole rotte, su presentazione di giustificativi e nei
limiti dell'importo indicato nell'offerta, secondo quanto precisato nel
capitolato d'oneri.
I versamenti annuali sono effettuati mediante anticipi ed a saldo. Il
versamento del saldo sarà effettuato soltanto dopo l'approvazione dei
conti del vettore relativi alle rotte in questione e la verifica della
prestazione dei servizi alle condizioni previste dal successivo punto 7.
6.
Tariffe:
Le offerte
presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente
all'imposizione degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
C 119 del
22.05.2002.
7.
Durata della convenzione:
La
convenzione avrà durata biennale, con possibilità di estensione per
ulteriori dodici mesi, a decorrere dalla data in cui avrà inizio
l'effettuazione dei servizi aerei di linea sulle rotte considerate,
conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti. L'esecuzione
della convenzione e la contabilità analitica del vettore saranno oggetto
di una revisione annuale, di concerto con il vettore stesso. Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto aggiuntivo.
8. Recesso e
preavviso:
Le parti possono recedere anticipatamente dalla convenzione soltanto
dietro un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto dell'onere di
servizio pubblico da parte del vettore, si considera che quest'ultimo
abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio
in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla
data di intimazione all'esatto adempimento della convenzione. La mancata
osservanza da parte del vettore del preavviso di cui al primo comma è
sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di
mancato preavviso e del risultato economico della rotta nell'anno
considerato, la quale non potrà comunque superare il corrispettivo
finanziario massimo di cui al punto 5.
9.
Inadempimento della convenzione:
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti
dalla convenzione. In caso di inadempimento o di inesatto adempimento
della convenzione non imputabili alla forza maggiore, ovvero a circostanze
estranee alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili e che comunque
il vettore non abbia potuto evitare con l'ordinaria diligenza, il
contratto potrà essere risolto previa formale contestazione, che dovrà
essere inviata al vettore nei dieci giorni successivi alla conoscenza
dell'evento. Al vettore è concesso un termine non superiore a sette giorni
dalla ricezione della contestazione per fornire le proprie
giustificazioni. Rimane salva la possibilità di ridurre l'importo come
previsto dal successivo comma quarto e l'azione di risarcimento del
maggior danno.
Il numero
dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve
superare per ciascuna stagione aeronautica l'1% del numero dei voli
previsti per ciascuna rotta. Qualsiasi interruzione del servizio
comporterà una revisione dell'importo della compensazione finanziaria
proporzionalmente ai voli non effettuati, fatta salva l'eventuale azione
di risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Enac si riserva di valutare che il
servizio prosegua a cura del vettore e titolo precario ed alle medesime
condizioni, sino all'individuazione del nuovo operatore.
Qualora il
vettore non potesse operare sulle rotte in questione a causa di:
—
condizioni meteorologiche pericolose;
— chiusura di uno degli aeroporti;
— motivi di sicurezza pubblica;
— scioperi;
— problemi connessi alla sicurezza;
— motivi di forza maggiore,
l'importo
della compensazione finanziaria sarà ridotto proporzionalmente ai voli non
effettuati.
10.
Presentazione delle offerte:
Entro 31 giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando
di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le offerte,
redatte in conformità a quanto previsto nel capitolato d'oneri, a pena di
esclusione, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
— ENAC,
Direzione Generale, Viale del Castro Pretorio 118, IT-00185 Roma, in busta
chiusa e sigillata, a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento o consegnate a mano, dietro rilascio di una ricevuta, entro e
non oltre le ore 19,00 del trentesimo giorno. Tale termine slitterà al
successivo giorno lavorativo utile, ove il trentesimo giorno coincida con
un sabato, una domenica o un festivo. Nel primo caso fa fede il timbro
postale, nel secondo quello apposto sulla ricevuta.
11. Validità
del bando di gara:
Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. d) del Regolamento (CEE) n. 2408/92,
il presente bando di gara vale a condizione che nessun vettore aereo
comunitario accetti, ai sensi di quanto previsto nell'ultimo capoverso del
precedente punto 1, senza corrispettivo finanziario, l'imposizione degli
oneri di servizio pubblico.
IT C 283/29-30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.11.2003 |