
| Art. 1 | E' costituita con sede in Pantelleria,
contrada Salto La Vecchia, al Km. 22, l'Associazione denominata: "AMICI DI PANTELLERIA"
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| Art. 2 | L'Associazione svolge e promuove attività
di supporto, di studio, di ricerca e di informazione con riferimento a
situazioni ed a programmi ambientali, culturali e sociali riguardanti
l'isola di Pantelleria. L'Associazione, nell'ambito dei principi contenuti nei capi 2° e 3°, libro 1° del Codice Civile, può compiere tutte le attività necessarie ed utili per il raggiungimento di queste finalità ed in particolare fornire servizi e contributi a favore di terzi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare l'Associazione si propone di stipulare accordi con gli enti pubblici nazionali e/o sovranazionali a supporto di tutte le iniziative relative agli scopi dell'Associazione; si farà anche partecipe verso similari iniziative promosse da altre associazioni private o da singoli privati, sempre con riferimento esclusivo all'isola di Pantelleria.
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| Art. 3 |
I soci, in numero illimitato, sono persone
fisiche, persone giuridiche o enti e organismi, anche internazionali, che
abbiano partecipato alla fondazione dell'Associazione o che siano stati
successivamente ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci Sostenitori sono coloro i quali
hanno partecipato alla costituzione iniziale dell'Associazione, versando
un contributo particolarmente importante, o che successivamente aderiscono
versando la quota stabilita anno per anno per tale categoria dal
Consiglio.
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| Art. 4 |
Le entrate dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, nè fini politici, sono costituite:
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| Art. 5 |
Sono organi dell'Associazione:
Le cariche dell'Associazione non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per le necessità e nell'interesse dell'Associazione.
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| Art. 6 | L'Assemblea è costituita dai Soci
Sostenitori, Soci Ordinari e Soci Benefattori. I Soci Onorari partecipano alle Assemblee ma senza diritto di voto. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno con preavviso scritto di 21 (ventuno) giorni preferibilmente in Pantelleria nel mese di Agosto o anche altrove. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio da un terzo dei soci. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con i versamenti delle quote. Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentai da una persona fisica allo scopo delegata dagli organi competenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe.
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| Art. 7 | L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o suo
impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi
l'Assemblea elegge il suo Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente degli scrutatori. Della riunione dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
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| Art. 8 | L'Assemblea è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati
ovvero con la presenza di almeno la metà dei Soci Sostenitori e
Benefattori, In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
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| Art. 9 | L'Assemblea delibera sul bilancio
preventivo e consuntivo, e sulla nomina, nei limiti di cui al successivo
art. 10, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei
Conti. Delibera altresì sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei Soci Sostenitori e Benefattori.
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| Art. 10 | L'Associazione è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, comunque
sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i soci, di cui almeno
la metà scelti tra i Soci Sostenitori e Benefattori. Il Consiglio di Amministrazione nomina il suo Presidente, il suo Vice Presidente ed i Coordinatori Regionali (non necessariamente membri del Consiglio di Amministrazione) che sono punti di riferimento per l'Associazione su base regionale fuori da Pantelleria. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Revisore ed i Coordinatori Regionali, senza diritto di voto. I membri nominati ed eletti durano in carica un biennio e possono essere rieletti. I membri eletti decadono ipso jure se per tre volte consecutive in un anno non partecipano alle riunioni del Consiglio senza valida giustificazione.
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| Art. 11 | Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni
di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell'attività
dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del
presente Statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
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| Art. 12 | Il Consiglio si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario, con preavviso scritto di 8 (otto)
giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due suoi membri con preavviso scritto di 8 (otto giorni), con l'indicazione degli argomenti da discutere, e comunque almeno una volta l'anno, possibilmente in Pantelleria ad Agosto, per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo. Il Presidente e/o i proponenti hanno facoltà di riunire il Consiglio fuori dell'isola di Pantelleria, nelle sedi dei Coordinatori Regionali. Il Consiglio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni, per sentire il loro parere in merito, esperti nelle materie che esso vorrà trattare. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario. Nel caso in cui venga meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione subentrerà persona scelta dal Consiglio di Amministrazione; i subentranti resteranno in carica fino alla prossima Assemblea.
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| Art. 13 | Il Presidente rappresenta legalmente
l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e cura
l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.
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| Art. 14 | La gestione dell'Associazione è controllata
da un Revisore eletto ogni biennio dall'Assemblea tra i soci. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, e redigere una relazione al bilancio annuale; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
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| Art. 15 | L'esercizio sociale si chiude al trentuno
Luglio di ogni anno.
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| Art. 16 | Lo scioglimento dell0Associazione è
deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Le eventuali attività devono essere destinate a scopi di pubblica utilità in favore del Comune di Pantelleria, con esclusione della suddivisione tra i soci. |
| Questa pagina è stata aggiornata il 10/06/04 |
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