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LO  STATUTO

Art. 1 E' costituita con sede in Pantelleria, contrada Salto La Vecchia, al Km. 22, l'Associazione denominata:

"AMICI DI PANTELLERIA"

 

Art. 2 L'Associazione svolge e promuove attività di supporto, di studio, di ricerca e di informazione con riferimento a situazioni ed a programmi ambientali, culturali e sociali riguardanti l'isola di Pantelleria.
L'Associazione, nell'ambito dei principi contenuti nei capi 2° e 3°, libro 1° del Codice Civile, può compiere tutte le attività necessarie ed utili per il raggiungimento di queste finalità ed in particolare fornire servizi e contributi a favore di terzi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare l'Associazione si propone di stipulare accordi con gli enti pubblici nazionali e/o sovranazionali a supporto di tutte le iniziative relative agli scopi dell'Associazione; si farà anche partecipe verso similari iniziative promosse da altre associazioni private o da singoli privati, sempre con riferimento esclusivo all'isola di Pantelleria.

 

Art. 3

I soci, in numero illimitato, sono persone fisiche, persone giuridiche o enti e organismi, anche internazionali, che abbiano partecipato alla fondazione dell'Associazione o che siano stati successivamente ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
I soci sono diversi nelle seguenti categorie:

  1. Soci Sostenitori

  2. Soci Ordinari

  3. Soci Benefattori

  4. Soci Onorari

I Soci Sostenitori sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione iniziale dell'Associazione, versando un contributo particolarmente importante, o che successivamente aderiscono versando la quota stabilita anno per anno per tale categoria dal Consiglio.
Sono Soci Benefattori coloro i quali hanno contribuito con particolari atti di liberalità alla nascita e allo sviluppo dell'Associazione.
Le domande di ammissione a socio si rivolgono al Presidente dell'Associazione e devono portare la firma di almeno due soci.
Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione del socio a maggioranza con votazione segreta ed inappellabile, e ne informa l'Assemblea nella sua prima successiva riunione.
Il socio all'atto dell'ammissione deve dichiarare di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi tutti derivanti dallo Statuto Sociale.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce anno per anno l'ammontare della quota sociale diversificata per le diverse categorie di soci.
La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio di Amministrazione a determinate persone quale riconoscimento dei loro meriti nei confronti dell'Associazione per servizi ad essa presati o per qualsiasi altro giusto motivo; i soci onorari non sono tenuti al pagamento di quote associative.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Il socio può recedere dall'Associazione preavvisando per iscritto il Consiglio di Amministrazione e con effetto dalla scadenza dell'anno sociale in corso; il socio decade quando non è in regola con il versamento della quota annuale per due esercizi consecutivi e non regolarizza la sua posizione entro tre mesi dalla lettera di avvertimento che gli verrà inviata dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 4

Le entrate dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, nè fini politici, sono costituite:

  1. dalle quote versate dagli associati;

  2. dai proventi derivanti dalle eventuali attività dell'Associazione;

  3. da ogni altra somma o bene a qualsiasi legittimo titolo acquisiti.

 

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea

  2. il Consiglio di Amministrazione

  3. il Presidente

  4. il Revisore dei Conti.

Le cariche dell'Associazione non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per le necessità e nell'interesse dell'Associazione.

 

Art. 6 L'Assemblea è costituita dai Soci Sostenitori, Soci Ordinari e Soci Benefattori.
I Soci Onorari partecipano alle Assemblee ma senza diritto di voto.
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno con preavviso scritto di 21 (ventuno) giorni preferibilmente in Pantelleria nel mese di Agosto o anche altrove.
La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio da un terzo dei soci.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con i versamenti delle quote.
Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentai da una persona fisica allo scopo delegata dagli organi competenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe.

 

Art. 7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge il suo Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente degli scrutatori.
Della riunione dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati ovvero con la presenza di almeno la metà dei Soci Sostenitori e Benefattori,
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

 

Art. 9 L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, e sulla nomina, nei limiti di cui al successivo art. 10, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.
Delibera altresì sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei Soci Sostenitori e Benefattori.

 

Art. 10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, comunque sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i soci, di cui almeno la metà scelti tra i Soci Sostenitori e Benefattori.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il suo Presidente, il suo Vice Presidente ed i Coordinatori Regionali (non necessariamente membri del Consiglio di Amministrazione) che sono punti di riferimento per l'Associazione su base regionale fuori da Pantelleria.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Revisore ed i Coordinatori Regionali, senza diritto di voto.
I membri nominati ed eletti durano in carica un biennio e possono essere rieletti.
I membri eletti decadono ipso jure se per tre volte consecutive in un anno non partecipano alle riunioni del Consiglio senza valida giustificazione.

 

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  1. predispone il programma annuale di attività dell'Associazione;
  2. fissa le quote annuali dovute dalle varie categorie di soci;
  3. predispone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  4. adotta i provvedimenti organizzativi e negoziali per la gestione dell'Associazione.

 

Art. 12 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, con preavviso scritto di 8 (otto) giorni con l'indicazione degli argomenti da discutere.
Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due suoi membri con preavviso scritto di 8 (otto giorni), con l'indicazione degli argomenti da discutere, e comunque almeno una volta l'anno, possibilmente in Pantelleria ad Agosto, per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
Il Presidente e/o i proponenti hanno facoltà di riunire il Consiglio fuori dell'isola di Pantelleria, nelle sedi dei Coordinatori Regionali.
Il Consiglio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni, per sentire il loro parere in merito, esperti nelle materie che esso vorrà trattare.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.
Nel caso in cui venga meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione subentrerà persona scelta dal Consiglio di Amministrazione; i subentranti resteranno in carica fino alla prossima Assemblea.

 

Art. 13 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 14 La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore eletto ogni biennio dall'Assemblea tra i soci.
Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, e redigere una relazione al bilancio annuale; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

 

Art. 15 L'esercizio sociale si chiude al trentuno Luglio di ogni anno.

 

Art. 16 Lo scioglimento dell0Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Le eventuali attività devono essere destinate a scopi di pubblica utilità in favore del Comune di Pantelleria, con esclusione della suddivisione tra i soci.

Questa pagina è stata aggiornata il 10/06/04 Add Me! La tua guida turistica italiana
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